STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE

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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  4 dicembre 2017

 

 

OGGETTO: Istruzioni Inail sul lavoro agile.

 

 

Spettabile Azienda,

con la pubblicazione in G.U. della L. 81/2017, contenente misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, entrata in vigore il 14 giugno scorso, per la prima volta è stato previsto  un quadro normativo "definito" per il  lavoro agile – o smart working.

Un elemento essenziale della norma è la  degli smart workers rispetto ai loro colleghi. Il trattamento normativo e retributivo parità di trattamento  deve essere il medesimo, come l’adozione delle adeguate norme di sicurezza. In particolare, per quanto riguardo l’orario di lavoro, di fianco al riconoscimento del diritto alla disconnessione, la norma riconosce come inviolabili i limiti di orario previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. 
I lavoratori “agili” hanno, inoltre, diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche per quelle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività. (artt. 18-23)

Su questi aspetti, l’Inail ha fornito le prime istruzioni operative nella circolare n. 48/2017 occupandosi di obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria

Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo.

L’analisi della lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile non differisce da quella normalmente compiuta in ambito aziendale, pertanto la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa in modalità agile segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.

 

Retribuzione imponibile

Nulla cambia in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo, che, per gli addetti al lavoro agile, continua ad essere individuata nella retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto degli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti inferiore.

 

Tutela assicurativa

Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

L’accordo scritto tra le parti che disciplina le modalità del lavoro agile è lo strumento utile per individuare i rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e i riferimenti spazio-temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche. Qualora le indicazioni dell’accordo fossero insufficienti, saranno necessari specifici accertamenti Inail tesi a verificare la sussistenza dei presupposti della tutela e, in particolare, se l’attività svolta al momento dell’infortunio sia in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa.

 

Tutela della salute e della sicurezza

Il datore di lavoro deve:

·     consegnare al lavoratore agile e RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;

·     fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al Titolo III, D.Lgs. 81/2008, nonché alle specifiche disposizioni di legge e regolamento di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un’adeguata manutenzione.

Il lavoratore agile è comunque tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

 

Istruzioni operative

Non è previsto alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se i dipendenti in lavoro agile siano già assicurati per le attività svolte in ambito aziendale e siano adibiti alle medesime mansioni.

Qualora i datori di lavoro non abbiano già in essere un rapporto assicurativo, invece, occorre inviare telematicamente apposita denuncia di esercizio.

La norma prevede che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile sia da comunicare secondo le modalità delle CO e, a tal fine, è previsto che dal 15 novembre, sul sito del Ministero del lavoro, sia disponibile l’apposito modello, che consente ai datori di lavoro di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. Le informazioni così trasmesse sono poi trasferite all’Inail al fine di realizzare un monitoraggio sulla concreta diffusione di tale modalità lavorativa e sui relativi effetti prodotti sul piano assicurativo, ai fini di un eventuale aggiornamento dei rischi assicurativi.

Una disciplina particolare vale per i dipendenti delle Amministrazioni statali addetti al lavoro agile, per i quali la tutela infortunistica è attuata con le modalità previste dall’articolo 127, D.P.R. 1124/1965 e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985.

 

Comunicazione

In base all’articolo 23, comma 1, L. 81/2017, l’accordo individuale e le sue modificazioni devono essere comunicati telematicamente attraverso la procedura on line per l’invio della comunicazione, disponibile a partire dal 15 novembre 2017.

Durante la compilazione telematica devono essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. Sarà poi possibile modificare i dati già inseriti o procedere all'annullamento dell'invio. I datori di lavoro potranno, inoltre, effettuare la comunicazione in forma massiva qualora sottoscrivano un numero elevato di accordi. Per accedere alla procedura gli utenti potranno utilizzare SPID ovvero le credenziali di accesso a Cliclavoro. È disponibile la guida alla compilazione al link: https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Documents/Comunicazione-SmartWorking-RegoleDiCompilazione.pdf.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

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